Art. 7.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».